Dimissioni Contratto a Tempo Determinato – Informazioni Utili

Dimissioni Contratto a Tempo Determinato – Informazioni Utili

Le dimissioni dal contratto a tempo determinato sono l’atto unilaterale con il quale il lavoratore comunica al datore di lavoro di voler recedere anticipatamente da un contratto di lavoro a tempo determinato.

Si tratta di una forma di interruzione del contratto di lavoro anomala, in quanto nel contratto a tempo determinato il rapporto di lavoro già prevede una data di scadenza, che però non verrà rispettata dal lavoratore.

Le motivazioni che spingono il lavoratore a recedere dal contratto di lavoro a tempo determinato possono essere varie, dalla comparsa di un rapporto di lavoro più remunerativo o di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al degenerarsi dei rapporti con colleghi di lavoro o con il datore di lavoro.

Indipendentemente dalla causa per la quale si inoltrano le dimissioni contratto a tempo determinato, è bene queste siano bene specificate nella lettera di dimissioni. Infatti sarà anche basandosi su queste che il giudice eventualmente stabilirà l’indennità che deve essere corrisposta dal lavoratore al datore di lavoro.

Va detto infatti che le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato non comportano la corresponsione di indennità solamente qualora date nel periodo di prova; successivamente, a contratto di lavoro perfezionato, sia nel caso il datore di lavoro licenzi anticipatamente il lavoratore, sia viceversa, sono dovute i danni.

La legge non definisce quanto sia l’ammontare dei danni dovuti al datore di lavoro nel caso di dimissioni contratto a tempo determinato, mentre invece stabilisce che se è il datore di lavoro a licenziare il lavoratore anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, il lavoratore dovrà ricevere come indennità tutti gli stipendi non corrisposti.

Rimane alla giurisprudenza, quindi, stabilire l’ammontare dei danni da corrispondere al datore di lavoro e per fare questo si avvarrà in primo luogo delle motivazioni, e a seguire la durata residua del contratto di lavoro e del danno arrecato al datore di lavoro che dovrà formare un altro lavoratore per sostituire quello dimissionario.

Quanto detto ovviamente nel caso di dimissioni senza giusta causa; per le dimissioni con giusta causa, rimane fisso quanto stabilito dall’articolo 2119 del codice civile, che permette appunto di interrompere il rapporto di lavoro subordinato nel caso si verifichino fatti gravi che pregiudichino la necessaria fiducia tra le parti.

Dove possibile, comunque, è sempre bene giungere a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo determinato oppure, qualora questa non sia possibile, perlomeno cercare di trovare una soluzione transattiva con il datore di lavoro, che permetta di evitare di adire le vie giudiziali e i relativi costi.