Convalida delle Dimissioni Volontarie

Convalida delle Dimissioni Volontarie

La legge 92/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di contrasto contro la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, che consiste nel fare firmare al lavoratore o alla lavoratrice un foglio ancora prima dell’assunzione, che il datore di lavoro potrebbe successivamente compilare per simulare le dimissioni volontarie del dipendente, quando lo ritenesse opportuno. Si pensi, per esempio, a una lavoratrice che comunichi di essere in stato di gravidanza.

Per questo, i lavoratori, una volta presentate le dimissioni o avere sottoscritto una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sono tenuti insieme al datore a presentare la convalida amministrativa del recesso presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego territorialmente competenti. Le parti possono effettuare la convalida anche presso le altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva.

Senza la convalida, la cessazione del rapporto di lavoro diventa pienamente efficace solo se il lavoratore sottoscrive un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di avvenuta cessazione al Centro per l’impiego.

In alternativa, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, un invito a convalidare queste ultime o a sottoscrivere la comunicazione al Centro per l’impiego. Il lavoratore ha tempo 7 giorni dalla data di ricezione della lettera di sollecitazione per presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti per la convalida delle dimissioni; oppure per presentarsi in azienda e sottoscrivere la comunicazione da inviare al Centro per l’impiego.

Se il datore di lavoro non riceve alcuna risposta entro i 7 giorni, e il lavoratore non ha presentato la revoca delle dimissioni, il rapporto di lavoro si considera risolto efficacemente.

La legge 92/2012 ha previsto anche l’introduzione di uno specifico apparato sanzionatorio contro quei datori di lavoro che utilizzino la pratica delle dimissioni in bianco per risolvere il rapporto di lavoro, simulando una risoluzione consensuale o le dimissioni volontarie del dipendente. Tali abusi sono punti con una sanzione amministrativa minima di 5000 euro e massima di 30000 euro, fatta salva la persecuzione dell’eventuale reato.

Il Decreto Legge n-76/2013 ha esteso tale tutela anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e con contratti di associazione in partecipazione.

Si fa presente, però, che i lavoratori padri e le lavoratrici madri, che godono di questo regime di convalida delle dimissioni, sono tenuti ugualmente a rispettare il periodo del preavviso per rassegnare le dimissioni, mentre ne sono esentati solo durante il primo anno di vita del bambino.