Per dare correttamente le dimissioni da agente di commercio è necessario redigere un’apposita lettera di dimissioni con la quale si comunicherà al datore di lavoro la propria volontà di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro in essere.
Infatti l’agente di commercio è collegato al suo datore di lavoro da un apposito contratto che deve essere disdetto in modo formale, per mezzo di una comunicazione scritta.
Non è necessario utilizzare un modulo specifico per le dimissioni agente di commercio per comunicare il recesso unilaterale, basta scrivere una normale lettera alla quale verrà premessa l’intestazione con indirizzo dell’agente di commercio, solitamente ubicato in alto sulla sinistra. A seguire, a destra, il destinatario al quale va rivolta la comunicazione, ovvero il datore di lavoro.
Si passerà dunque alla indicazione di luogo e data di redazione, oggetto della comunicazione e quindi corpo del testo della lettera di dimissioni da agente di commercio. Questo riporterà espressa in modo chiaro la propria volontà di cessare il rapporto di lavoro e le cause che inducono tale scelta. Le cause potranno essere generiche o indicate in modo specifico, queste ultime, peraltro, sono obbligatorie quando si invoca la giusta causa nel caso non si dia il preavviso.
La lettera, infatti, dovrà contenere l’indicazione della data dalla quale si cesserà la propria attività e dovrà essere dato un congruo preavviso, in dipendenza del contratto di lavoro sottoscritto. Qualora il datore di lavoro sia d’accordo, il lavoratore potrà rinunciare al preavviso, per quanto di propria spettanza, e in tal modo risolvere il contratto in via immediata.
Da ultimo andrà apposta la propria firma ed eventualmente allegati eventuali documenti che dovessero essere necessari per giustificare le dimissioni.
La lettera di dimissioni così redatta andrà poi inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure potrà anche essere consegnata a mano, richiedendo però, in tale ultimo caso, la restituzione di una copia firmata dal datore di lavoro con dicitura per ricevuta e con la data del giorno di ricezione.
Risulta essere importante ricordare che contratto di agenzia può essere a tempo determinato, e in questi casi si scioglie,al momento della scadenza del termine, o a tempo indeterminato. In questo secondo caso, le parti possono recedere validamente dal rapporto, ai sensi dell’art. 1750 c.c., a condizione di dare all’altra preavviso entro un termine stabilito. Questo termine di preavviso è fissato dallo stesso art. 1750 c.c., il quale al comma quattro, statuisce che esso non può essere inferiore a
-Un mese per il primo anno di durata del contratto.
-Due mesi per il secondo anno iniziato.
-Tre mesi per il terzo anno iniziato.
-Quattro mesi per il quarto anno iniziato.
-Cinque mesi per il quinto anno.
Questi termini non sono tassativi, possono infatti essere derogati per volontà delle parti, alle quali è consentito, ex art. 1750, quinto comma, c.c., concordare un preavviso di maggiore durata, mentre è fatto divieto al preponente di osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
La procedura è quindi semplice.