Le dimissioni dell’amministratore di condominio sono un fenomeno molto raro però possibile. Si tratta di quei casi in cui non è l’assemblea dei condomini a decidere di affidare l’incarico di amministratore a una nuova persona, prima della scadenza o alla scadenza dell’amministratore in carica, ma in cui è l’amministratore a non volere più proseguire con l’incarico affidatogli.
Le motivazioni che possono spingere un amministratore a recedere dall’incarico affidatogli possono essere le più varie e andare da una sopravvenuta incompatibilità caratteriale con alcuni condomini, che rende difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro o anche a motivazioni economiche, come per esempio l’avere ricevuto incarichi più remunerativi.
Qualsiasi sia la causa che spinge l’amministratore a dare le proprie dimissioni, le stesse non potranno essere immediate, salvo il risarcimento di eventuali danni che le sue dimissioni immediate potessero causare.
Infatti il rapporto di lavoro che lega l’amministratore al condominio è un contratto di mandato, come ha più volte determinato la giurisprudenza, e anche recentemente la Cassazione a Sezioni Unite n. 9148/08.
Questo significa che nell’adempimento del proprio incarico, l’amministratore di condominio dovrà rispettare tutte quelle norme che regolano il contratto di mandato e tra queste l’articolo 1722 c.c., che indica, tra le cause di estinzione del mandato la rinunzia da parte del mandatario.
Tuttavia, come dicevamo, ai sensi del successivo articolo 1727 c.c., l’amministratore non potrà rinunciare senza una giusta causa, e spetta alla giurisprudenza definire nello specifico se la causa di dimissioni dell’amministratore condominio sia o meno considerabile giusta, e, nel caso non sia presente una giusta causa di rinuncia, dovrà risarcire eventuali danni causati al mandante.
Anche in presenza di giusta causa, comunque, in adempimento del principio di buona fede nell’adempimento dei contratti, l’amministratore sarà comunque tenuto a gestire l’ordinaria amministrazione del condominio, fino a quando l’assemblea di condominio non abbia nominato un nuovo amministratore. Chiaramente, a fronte di una assemblea di condominio che non provvedesse alla nomina, l’amministratore dimissionario potrà adire le vie giudiziali per chiedere la nomina di un amministratore giudiziario.
La lettera di dimissioni amministratore di condominio sarà dunque una comunicazione, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l’amministrazione scriverà al condominio esprimendo la propria volontà di dimettersi dall’incarico e indicando le motivazioni, che non dovranno essere generiche ma specifiche, che lo spingono a tale decisione. Quindi, una volta ricevuta la comunicazione, dovrà essere indetta un’assemblea di condominio, per fare in modo che i condomini possano discutere sul merito della vicenda e nominare un nuovo amministratore di condominio, deliberando inoltre se vi siano danni da richiedere all’amministratore uscente o meno. Il tutto dovrà poi essere riportato nel verbale, che può essere scritto utilizzando questo modello di verbale assemblea di condominio presente su Documentiutili.com, per fare in modo che le decisioni prese abbiano valore.