La durata del preavviso nel contratto di apprendistato, relativamente a cui è possibile vedere questa guida su Guidelavoro.net, dipende dal tipo di contratto che si è stipulato, ovvero dal settore di appartenenza dell’azienda nella quale si sta lavorando. Così, nel caso il contratto collettivo al quale si appartiene sia quello del commercio, il termini del preavviso vanno calcolati basandosi sulla durata massima del contratto. Stesso principio seguono coloro che appartengono al contratto di categoria dei metalmeccanici, si deve sempre guardare il contratto che si ha sottoscritto con il datore di lavoro, e in base a questo si determina il termine di preavviso, che generalmente varia tra sette giorni e un mese e mezzo.
Il termine del preavviso previsto dai contratti nazionali, comunque, è un termine derogabile per volontà delle parti, è dunque possibile trovare un accordo con il datore di lavoro per una riduzione del termine di preavviso, e il contratto di lavoro personale può prevedere un differente termine. Per questo è sempre bene non solo consultare i contratti collettivi nazionali ma anche leggere con attenzione il proprio contratto di lavoro.
Va considerato comunque che esistono dei casi particolari, nei quali il preavviso non si applica. così nel caso della risoluzione del contratto di apprendistato per giusta causa o durante il periodo di prova, non è necessario dare il periodo di preavviso.
Allo stesso modo, nel caso di recesso dal contratto al momento della scadenza, o per risoluzione consensuale delle parti, non si applica il preavviso e dunque le dimissioni apprendistato avranno effetto immediato.
Allo stesso modo nel quale la normativa prevede casi di non applicabilità del preavviso, vi sono anche casi in cui questo è sempre garantito anche senza prestare la relativa attività lavorativa, nel caso di dimissioni per giusta casa, dimissioni o di licenziamento illegittimo, la legge garantisce un’indennità sostitutiva del preavviso.