Dimissioni del commesso: cosa sono e come funzionano

Dimissioni del commesso: cosa sono e come funzionano

Quella del commesso è una figura fondamentale all’interno di un punto vendita. Infatti il commesso al dettaglio, nel corso del suo lavoro, accoglie i clienti e li aiuta nel processo di scelta dei prodotti da acquistare e di decisione finale. L’attività di un commesso è quella di supportare il cliente di un negozio nel processo intero che porta all’acquisto. Il commesso deve riuscire a fornire la migliore esperienza possibile nel mettere a proprio agio il cliente, dando se necessario informazioni sui prodotti e informando i clienti o i potenziali clienti di eventuali sconti in vigore in quel momento. In alcuni casi però un lavoratore può decidere di dimettersi. Come funzionano nello specifico le dimissioni di un lavoratore dipendente? C’è un tempo di preavviso? E come si presentano? Vediamo nello specifico tutte le informazioni da conoscere.

Cosa sono le dimissioni volontarie

In genere i commessi entrano a far parte del CCNL Commercio. Si tratta del contratto standard che individua i dipendenti del settore terziario. È proprio il contratto in questione che determina nello specifico tutti i dettagli relativi anche alla retribuzione di un commesso. A questo proposito puoi consultare un utile approfondimento su quanto guadagna un commesso.

Come dice lo stesso nome, le dimissioni volontarie rappresentano una possibilità per il lavoratore di mettere fine al rapporto di lavoro in corso. Bisogna dire che in generale in passato non c’era una normativa molto chiara a questo riguardo. Soltanto di recente, negli ultimi anni, si è cercato di effettuare una vera e propria riforma, soprattutto per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

Succedeva in alcuni casi, infatti, che il datore di lavoro faceva firmare un foglio al lavoratore per le dimissioni non inserendo una data, per fare in modo che potesse avvenire in qualsiasi momento il licenziamento.

A questo proposito la nuova normativa è molto chiara, perché è spiegato che attualmente le dimissioni possono essere date esclusivamente online, tramite l’apposito portale del Ministero del Lavoro e attraverso l’applicazione chiamata Dimissioni Online. Solo in alcuni casi possono essere usati i moduli di carta.

Il preavviso delle dimissioni

Naturalmente è previsto un determinato preavviso per le dimissioni volontarie, che deve essere stabilito anche sulla base dell’inquadramento contrattuale del dipendente e che può essere differente anche tenendo conto dell’anzianità aziendale.

Ricordiamo che anche per i commessi la situazione relativa alla tipologia di contratto può essere diversa, visto che ci possono essere contratti di apprendistato, di formazione lavoro, ma anche a tempo determinato o indeterminato.

In ogni caso è sempre necessario rispettare il preavviso delle dimissioni. È opportuno sempre informarsi adeguatamente, se sei un commesso e hai deciso di rassegnare le dimissioni, sul tempo di preavviso necessario da dare al datore di lavoro prima della conclusione del rapporto lavorativo.

Altre informazioni da sapere

Ricorda sempre che, nel momento in cui il lavoratore decida di non rispettare i termini previsti dalla legge per quanto riguarda il preavviso prima dell’abbandono del lavoro, il datore di lavoro può richiedere una specifica indennità proprio per il mancato preavviso.

Questa indennità corrisponde, come definisce il Codice Civile all’articolo 218, alla somma che sarebbe dovuta nel periodo di preavviso durante il quale il lavoratore non ha svolto il suo servizio.

Inoltre è da specificare che il preavviso non è previsto nel caso di contratti a tempo determinato. In questo caso è possibile concludere il rapporto di lavoro prima della data di scadenza del contratto esclusivamente se c’è un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro oppure nella situazione di recesso per giusta causa.

È bene ricordare, quindi, che, nel momento in cui il lavoratore presenta le dimissioni in questa situazione, se non è presente una giusta causa, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere un vero e proprio risarcimento che corrisponde al periodo che manca per concludere il rapporto di lavoro.