Le dimissioni incentivate sono uno strumento giuridico che può essere utilizzato dal datore di lavoro che intenda effettuare una riduzione del personale senza instaurare le procedure del licenziamento particolare o collettivo.
Per mezzo delle dimissioni incentivate, infatti, il datore di lavoro propone al lavoratore, che è libero di accettare o meno, la possibilità di inviare una propria lettera di dimissioni, corrispondendogli in tal caso una serie di benefici. Nonostante l’impulso delle dimissioni incentivate parta dal datore di lavoro, la ricezione delle dimissioni da parte del lavoratore non comporta la risoluzione del contratto di lavoro, questo avverrà unicamente nel momento in cui il datore di lavoro accetterà le dimissioni, sia in forma esplicita che per atto conclusivo come potrebbe essere la liquidazione delle spettanze dovute al lavoratore.
Il vantaggio delle dimissioni incentivate è che, anche se applicate su larga scala nei confronti di molti lavoratori, queste non si contano nel numero minimo di licenziamenti per aversi la fattispecie del licenziamento collettivo.
Non solo, non trattandosi di licenziamento, nel quale la volontà unilaterale di risolvere il contratto è del datore di lavoro, ma di dimissioni, nelle quali è il lavoratore a esporre la propria volontà di terminare il contratto di lavoro, non vi sarà neppure l’applicazione del diritto di precedenza dei dimissionari in caso di successive nuove assunzioni.
Abbiamo detto che per mezzo delle dimissioni incentivate il datore di lavoro promette un incentivo economico per quei lavoratori che si dimetteranno entro un dato termine: a tutela del lavoratore, che dovesse dare le dimissioni e poi si trovasse di fronte a un datore di lavoro inadempiente ha sopperito la giurisprudenza (chiarendo che il processo formativo della volontà di rassegnare le dimissioni viene viziato qualora il datore di lavoro ingeneri un falso affidamento nel lavoratore.
A tutela, invece, del datore di lavoro il fatto che il termine che lo stesso imporrà per le dimissioni dovrà essere rispettato dal lavoratore, diversamente cadrebbe l’obbligo alla corresponsione del beneficio economico.
Non vanno confuse, infine, le dimissioni incentivate con la mobilità volontaria: l’adesione alla mobilità volontaria esclude, infatti, la possibilità delle dimissioni incentivate.