Quando si ha intenzione di lasciare il proprio posto di lavoro, quale che sia la motivazione, è importante osservare i tempi del preavviso, che sono fissati dai contratti collettivi, insieme alle procedure per la comunicazione. Generalmente, le dimissioni possono decorrere dall’1 o dal 15 di ogni mese, ma il contratto può stabilire qualsiasi altro termine, così come lasciare liberi sulla data.
Quanto alla forma, la scelta è di solito tra l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al datore di lavoro o la consegna a mano presso la sede aziendale, all’ufficio del personale, se esiste. In ogni caso, la lettera va firmata dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, anche se le dimissioni si configurano come un atto unilaterale, ovvero non necessitano dell’approvazione dell’azienda.
Dicevamo che va osservato il periodo di preavviso, altrimenti il datore di lavoro, se vorrà, potrà eccepire l’inadempienza contrattuale, richiedendo il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione quotidiana corrisposta al lavoratore, moltiplicata per il numero dei giorni di mancato preavviso.
Per questo, a maggior ragione se non sono stati rispettati i tempi del preavviso, il lavoratore dovrebbe sempre scrivere una lettera abbastanza formale, rispettosa nelle forme e nella sostanza, al fine di non indispettire ulteriormente il datore di lavoro, nel caso in cui vi siano state frizioni, anche quando proprio il cattivo rapporto con esso potrebbe essere stato alla base della decisione di dimettersi.
Anche se non si necessita più dell’approvazione del datore e pur avendo rispettato i tempi del preavviso, ricordiamoci che inimicarselo non avrebbe alcun giovamento, anche perché il nuovo datore di lavoro o un ipotetico nuovo datore in futuro potrebbe sempre chiederci di presentare una lettera di referenze, per cui non è detto che non potremmo avere bisogno proprio del capo che abbiamo maltrattato nella lettera delle dimissioni.
In essa, il lavoratore dovrà brevemente riportare le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi, ma mai accennando al cattivo comportamento del datore di lavoro, rimanendo sempre formali e avendo cura di ringraziare l’azienda per l’opportunità ricevuta nel periodo di lavoro svolto.
Si faccia attenzione, però, che il preavviso non si è tenuti a rispettarlo, potendo presentare anche dimissioni immediate, nelle seguenti situazioni: scadenza del contratto, se a tempo indeterminato, accordo con il datore di lavoro, svolgimento di un periodo di prova, che ha proprio la funzione di verificare per le parti l’idoneità al lavoro e il suo gradimento da parte del lavoratore, svolgimento di un periodo di stage.
Ci sono altre situazioni, poi, che per il datore di lavoro rappresentano un onere, in quanto non solo il lavoratore non dovrà versagli, come nei suddetti casi, alcuna indennità di mancato preavviso, ma è lui che dovrà erogarla al dipendente dimissionario, in quanto le dimissioni sono legate a un suo comportamento scorretto o omissivo.
Ciò si ha, quindi, quando la legge riconosce che non sarebbe possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Parliamo di quando il datore non versa più retribuzioni, quando non paga i relativi contributi previdenziali, quando offende, ingiuria, commette atti di mobbing verso il dipendente o se questi comportamenti sono tenuti da colleghi o ancora, se il lavoratore viene spostato da un ufficio a un altro, senza che alla base della decisione vi siano ragioni tecnico produttive. E così anche quando il datore di lavoro chiede al lavoratore di commettere un reato o quando le condizioni contrattuali, economiche e non, vengono peggiorate dal un eventuale nuovo proprietario del ramo d’azienda in cui svolge la sua mansione il dipendente.
In tutti questi casi, poi, il lavoratore ha anche diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, pur essendo stato egli stesso a lasciare il posto di lavoro. Sarà necessario, però, comunicare all’Inps, in allegato alla domanda del sussidio, le motivazioni alla base delle dimissioni e le eventuali prove a fondamento del suo gesto.
Passando alla lettera, essa dovrebbe essere qualcosa di simile al modello disponibile in fondo a questa pagina, nel caso in cui le dimissioni siano state rassegnate con il giusto preavviso.