Lettera di Dimissioni Volontarie

In questa pagina spieghiamo come scrivere una lettera di dimissioni volontarie e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.

Può capitare che per una qualsiasi ragione, sia il lavoratore a decidere di lasciare il posto di lavoro. Si parla in questo caso di dimissioni volontarie, per distinguerle dal licenziamento, che consiste in un atto del datore di lavoro, che comunica al dipendente di non volerlo più in azienda. Per leggere qualche esempio pratico di lettere di dimissioni volontarie ti consigliamo di visitare questa pagina di Intraprendere.net.

Le dimissioni volontarie devono essere comunicate, in ogni caso, al datore di lavoro tramite una lettera raccomandata, meglio se con ricevuta di ritorno, o la consegna a mano. I contratti collettivi fissano le modalità, alle quali è necessario attenersi, per evitare altrimenti di essere sanzionati dall’azienda, in quanto considerati inadempienti da un punto di vista contrattuale.

Oltre alla forma, bisogna tenere in debita considerazione anche la tempistica delle dimissioni. Esse generalmente decorrono dal primo o dal quindicesimo giorno del mese, ma potrebbe essere prevista per contratto la facoltà per il lavoratore di decidere qualsivoglia data. In ogni caso, è importante rispettare il periodo di preavviso, che deve essere almeno pari a quello indicato nella contrattazione collettiva. Se, ad esempio, il CCNL prevede che le dimissioni vadano comunicate al datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data di ultima presenza in azienda, nel caso in cui questo lasso di tempo non fosse rispettato dal lavoratore, egli potrebbe incorrere in una sanzione, comminata dall’azienda, pari alla retribuzione quotidiana del dipendente, moltiplicato il numero dei giorni di mancato preavviso.

Per questo, nel caso non fosse stato possibile per una qualche ragione rispettare i termini del preavviso, si consiglia al lavoratore di adottare un atteggiamento quanto più amichevole possibile, al fine di non indispettire ulteriormente il datore di lavoro.

Ecco, quindi, che a maggior ragione, la lettera di dimissioni andrà scritta senza esibire recriminazioni, senza utilizzare un linguaggio offensivo verso l’azienda, il capo, i colleghi o che possa in un qualche modo essere considerato irrispettoso o irriguardoso. Attenzione: il consiglio vale sempre, anche nei casi in cui il lavoratore ritiene di non avere nulla da temere, avendo rispettato i termini del contratto, anche quando il rapporto con il datore è obiettivamente deteriorato, in quanto bisogna ricordarsi che lasciarsi in buoni rapporti (o quanto meno civili) con il proprio capo è sempre un fatto positivo. Si pensi, ad esempio, al nuovo datore di lavoro che ci chieda una lettera di referenze della precedente azienda.

Il preavviso, però, non è un obbligo per il lavoratore in diverse situazioni: anzitutto, quando si è giunti al termine di un contratto a tempo determinato; quando il contratto viene rescisso in maniera concordata con il datore di lavoro; quando si è in prova; se un lavoratore è genitore di un figlio di età non superiore a un anno o una lavoratrice si trovi nel periodo di maternità.

A questi, si aggiungono altri casi, considerati di giusta causa, ovvero tutte quelle situazioni, in cui il rapporto di lavoro è diventato non più proseguibile a causa di una qualche responsabilità personale o oggettiva del datore di lavoro.

Ciò si ha, ad esempio, quando l’azienda non paga lo stipendio per più mesi, venendo meno la ragione stessa per la quale restarne alle dipendenze. Non sarebbe sufficiente che il datore di lavoro saltasse una sola retribuzione, ma certamente se accade per più mesi consecutivi, ciò costituirebbe giusta causa per le dimissioni immediate e senza preavviso.

Un altro caso potrebbe essere quello di un datore che non versa i contributi previdenziali, oppure se si rende responsabile di violenze, minacce, offese, comportamenti irrispettosi verso il lavoratore o se assume un comportamento di vero e proprio mobbing. Lo stesso vale, se a commettere atti di mobbing siano altri dipendenti, in quanto sussiste una responsabilità oggettiva dell’azienda.

Un’altra situazione, per la quale il lavoratore può dimettersi senza alcun preavviso si ha quando egli sia alle dipendenze di un ramo d’azienda ceduto ad terzi, la cui nuova proprietà non intende rispettare le condizioni contrattuali precedenti, prevedendo un loro peggioramento. Oppure, quando il lavoratore viene spostato in altro ufficio, senza che si ravvisino ragioni tecnico-produttive per la decisione del datore di lavoro.

Nei casi sopra esposti, non solo il mancato preavviso non è sanzionabile, ma il lavoratore ha pure il diritto di chiedere all’azienda l’indennità di mancato preavviso, una sorta di risarcimento per non avere potuto portare a termine il proprio lavoro nei termini previsti dal contratto, fatte salve le eventuali richieste in sede legale.

Non solo: se le dimissioni sono rassegnate per giusta causa, il lavoratore ha ugualmente diritto a chiedere all’Inps il sussidio di disoccupazione, che altrimenti viene erogato solo nei casi di licenziamento individuale. Per usufruire di questo diritto, però, egli dovrà allegare alla richiesta le motivazioni che hanno portato alle dimissioni per giusta causa e l’eventuale documentazione attestante le sue ragioni. Si consiglia, pertanto, di farsi assistere da un legale, oppure anche solo da un Caf, un sindacato, un commercialista, un consulente del lavoro, un patronato, al fine di evitare di perdere l’accesso al sussidio per un vizio di forma.