Quando si vogliono rassegnare le dimissioni dal proprio posto di lavoro, la legge e la contrattazione collettiva prevedono che il lavoratore avverta il datore di lavoro con un congruo anticipo, al fine di consentire all’azienda di riorganizzarsi per sopperire in tempo al venire meno di un dipendente. Il termine non è stabilito uguale per tutte le professioni, tanto che le norme rimandano ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. In essi sono anche contenute le modalità con cui le dimissioni vanno comunicate al datore, che possono consistere nella consegna a mano della lettera delle dimissioni o nell’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio del personale o alla sede dell’azienda, nel caso il primo non esistesse.
Per informazioni dettagliate sul preavviso da rispettare è possibile leggere questi articoli.
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Il rispetto dei termini per il preavviso è molto importante, perché in sua assenza, il datore di lavoro potrebbe contestare al dipendente la violazione del contratto e la conseguente inadempienza contrattuale, avendo diritto al pagamento da parte del dipendente dell’indennità di mancato preavviso. Questa è determinata sulla base dei giorni di mancato preavviso non rispettato, moltiplicati per la retribuzione quotidiana. In sostanza, il lavoratore inadempiente dovrà risarcire il datore di lavoro per una somma pari all’importo che questi dovrà versare a un altro lavoratore per sostituire nell’immediato quello dimissionario.
Per questo, si consiglia sempre di raggiungere un compromesso con l’azienda, al fine di evitare la sanzione. In ogni caso, se ciò non fosse possibile, si dovrebbe sempre cercare di mantenere un rapporto amichevole con il capo, in modo che chiuda un occhio su quella che è, come spiegato, una vera ve propria inadempienza contrattuale. Infine, il lavoratore potrebbe chiedere alla nuova azienda per la quale si andrà a lavorare (nel caso fosse questa la ragione delle dimissioni senza preavviso) di sostenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso o per intero, o parziamente, detraendola in parte dalla retribuzione o anche solo semplicemente di anticipare il pagamento, che sarebbe successivamente del tutto scalato dalla retribuzione del lavoratore. D’altronde, l’indennità sarebbe pagata proprio per assecondare la richiesta di un immediato cambio di lavoro presso il nuovo datore, per cui non si tratterebbe di una pretesa illogica.
Tuttavia, è opportuno sapere che non in tutti i casi è richiesto il rispetto del preavviso per dare le dimissioni dal lavoro. Non quando il contratto scade, essendo a tempo determinato, oppure quando vi è una risoluzione consensuale del rapporto o anche quando si è in prova. Così come non è dovuto il preavviso quando la lavoratrice è in maternità o quando il lavoratore ha un figlio di età fino a un anno.
Vi sono altri casi, poi, dove non solo il lavoratore non è tenuto a rispettare i termini per il preavviso, ma anzi gli è concesso anche di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta di tutte quelle situazioni, per le quali il rapporto di lavoro è divenuto improrogabile, ma per responsabilità o omissione del datore di lavoro. Quindi, quando, ad esempio, l’azienda non paga al lavoratore più retribuzioni consecutive, venendo meno a un proprio dovere contrattuale, o quando non gli versa i contributi, o ancora quando commette atti persecutori nei confronti del dipendente o si subiscano molestie da altri colleghi o superiori; quando il datore offende il lavoratore o sparli alle sue spalle. Insomma, in tutti quei casi, dove il comportamento del datore diventi tale, da non consentire la prosecuzione del rapporto oppure quando egli non vigili adeguatamente sull’ambiente di lavoro, rendendolo non sicuro da un punto di vista della salubrità e del rispetto della dignità del lavoratore.
Risulta essere anche prevista la giusta causa, quando il lavoratore fa parte di un ramo di azienda ceduto e la nuova proprietà non intende rispettare i vecchi contratti, dimostrando di volere attuare condizioni peggiorative.
In tutti questi casi, il lavoratore ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e potrà anche godere del sussidio di disoccupazione, che viene riservato generalmente solo ai lavoratori licenziati dall’azienda, non anche a coloro che lasciano volontariamente il posto di lavoro. L’Inps, in considerazione delle condizioni particolari, che hanno determinato la perdita del posto, potrà riconoscere l’indennità, purché se ne faccia richiesta online e si motivi la ragione delle dimissioni per giusta causa, avendo eventualmente cura di allegare tutta la documentazione che attesti le motivazioni dell’atto, in sostanza, le eventuali prove della causa delle dimissioni.
Per evitare che la nostra richiesta non sia accettata per un vizio formale, si consiglia di farsi assistere da un legale o un sindacato, un patronato, un Caf, un commercialista, un consulente del lavoro o qualsivoglia esperto.
Si consideri che, in genere, le dimissioni decorrono dal primo o dal quindicesimo giorno del mese, ma il contratto può prevedere anche l’assenza di una data di riferimento. Le dimissioni hanno efficacia indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro. Si rendono irrevocabili, una volta che questi ne sia venuto a conoscenza, ma si possono ritirare prima che gli giunga la comunicazione da noi inviata.