Quando un lavoratore dipendente viene licenziato o quando rassegna le dimissioni per giusta causa, ha diritto a percepire un’indennità di disoccupazione, che dall’1 gennaio del 2013 prende il nome di ASpI, Assicurazione sociale per l’impiego. Questa spetta anche agli apprendisti, ai soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, al personale artistico e ai dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo determinato. Non spetta ai lavoratori agricoli, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato e ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro stagionale, per i quali è prevista una disciplina specifica.
Dicevamo, quindi, che il presupposto per fare richiesta dell’indennità consiste nella perdita involontaria del posto di lavoro. Questo si ha nei casi di licenziamento, ma il diritto viene esteso anche ai casi di dimissioni per giusta causa. Si tratta di quelle situazioni, nelle quali pur essendo stato il lavoratore a lasciare il posto di lavoro, la sua decisione è considerata conseguenza di atti o omissioni del datore di lavoro, tali da avere reso non più proseguibile il rapporto professionale.
Ciò si verifica, per esempio, quando il lavoratore sia stato oggetto di molestie, ingiurie e offese da parte di un superiore oppure di un collega; o quando è stato spostato in un altro ufficio senza che alla base della decisione vi fossero ragioni tecnico produttive, oppure quando egli appartenga a un ramo d’azienda ceduto a un’altra proprietà, la quale decide di non rispettare le condizioni contrattuali precedenti, proponendone altre peggiorative o quando al lavoratore sia stato chiesto di compiere atti illegali.
Dunque, in queste situazioni, il lavoratore, pur dimessosi volontariamente, ha il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione al pari del dipendente licenziato dall’impresa. Tuttavia, l’erogazione non è automatica, ma subordinata alla presentazione non solo della richiesta all’Inps, ma anche dell’esplicazione delle ragioni alla base delle dimissioni, oltre che, se esistente, della documentazione comprovante le motivazioni.
Al fine di evitare di perdere l’accesso all’indennità per mancanza di requisiti formali, è consigliabile, quindi, farsi assistere da un legale o da un Caf, un patronato, un consulente del lavoro, un commercialista, insomma da una persona con competenze in materia, seppure ciò non sia in sé necessario.
Per avere diritto all’indennità di disoccupazione, poi, è necessario avere alle spalle almeno due anni di anzianità contributiva e avere versato almeno un anno di contributi utili contro il rischio di disoccupazione, laddove per contribuzione utile s’intende anche quella dovuta, ma non versata. Per calcolare l’anzianità contributiva si va a ritroso nel tempo, partendo dal primo giorno in cui il lavoratore è disoccupato.
L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la richiesta viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se quest’ultima è avvenuta successivamente all’ottavo giorno di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo 2013-2015 è prevista una fase transitoria, durante la quale varia il periodo di fruizione dell’indennità. Nell’anno 2015, ad esempio, esso è pari a un massimo di 10 mesi per i lavoratori di età fino ai 50 anni; a 12 mesi per quelli di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a 16 mesi per quelli di età superiore ai 55 anni.
Quanto alla misura dell’indennità, essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fino previdenziali degli ultimi 24 mesi, purché questa non superi un importo fissato per legge e rivalutabile annualmente dall’Istat. Per l’anno 2015, tale importo è pari 1.195,37 euro. Se la retribuzione imponibile risulta superiore al suddetto limite, viene riconosciuta per la quota eccedente una percentuale del 25%.
All’indennità mensile viene decurtato il 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e un altro 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione non può percepire redditi da lavoro, se non di natura meramente occasionale e per un importo fissato a non oltre 3.000 euro per l’intero anno solare 2013, al netto dei contributi previdenziali. In questi casi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps l’inizio dell’attività entro un mese e l’importo che ritiene di percepire entro l’anno solare. L’ente previdenziale provvederà così a ridurre l’assegno dell’80% dell’importo percepito dal beneficiario.
L’indennità può essere percepita tramite accredito su conto corrente bancario o postale o sul libretto postale, oppure tramite la domiciliazione presso Poste Italiane, in un ufficio con lo stesso CAP del domicilio o residenza del beneficiario. Ovviamente, i versamenti superiori ai 1.000 euro, stando alle leggi vigenti, non potranno essere erogati in contanti.
Perde il beneficio chi non comunica nei tempi previsti l’inizio di un’attività di lavoro, chi perde lo stato di disoccupazione, chi accede al trattamento di pensione anticipata, all’assegno ordinario di invalidità, chi si rifiuti di partecipare ad attività di formazione, tirocini, chi rifiuta di accettare un lavoro con una retribuzione superiore di almeno il 20% l’indennità di disoccupazione percepita.